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Normativa Agenti
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Principio di competenza delle provvigioni
QUADRO NORMATIVO
D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti
modifiche alle disposizioni del codice civile relative al contratto di
agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice civile, la
prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova formulazione
dell’articolo in oggetto specifica il principio di competenza delle
provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e
dell’agente. Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e
quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i
servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le cessioni di beni
mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che
avviene, solitamente, con la consegna o la spedizione. Art. 1748 codice
civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha diritto alla provvigione
per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo
intervento. Il diritto a percepire la provvigione scatta successivamente
all’esecuzione dell’affare, salvo che sia diversamente pattuito. Art.
75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme generali sui
componenti del reddito d’impresa. In particolare viene disposto il
principio di competenza, di certezza, determinabilità ed inerenza in
riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e
spese.
PREMESSA: la nuova formulazione
dell’articolo 1742 del codice civile ha notevole rilievo per quanto
riguarda l’individuazione del periodo di competenza delle provvigioni e la
relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente.
Nell’articolo in oggetto verrà trattato il diritto dell’agente alla
provvigione e il principio di competenza delle provvigioni
stesse.
CONTRATTO DI AGENZIA: in base alle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 all’art. 1742 del codice
civile è stata resa obbligatoria la forma scritta del contratto d’agenzia.
Infatti, il nuovo art. 1742 del codice civile prevede che “ciascuna parte
ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale
diritto è irrinunciabile”. Da ciò deriva che ogni modifica può essere
apportata alla pattuizione solo per iscritto e con l’assenso delle
parti.
REGISTRAZIONE: è cura e onere del
preponente registrare il contratto stesso presso l’Ufficio del Registro.
Nel caso in cui sia previsto nel contratto il deposito dello stesso, il
preponente deve annotarlo all’Ufficio IVA prima che le merci siano
consegnate all’agente depositario (R.M. 30.03.1974, n. 548161).
ELEMENTI
ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: - la durata; - la zona
contrattuale determinata; - la retribuzione
(provvigione).
DURATA DEL CONTRATTO: il contratto
di agenzia può essere pattuito a tempo determinato o indeterminato. Si
rileva che l’art. 1750 del codice civile, modificato dal D.Lgs.
10.09.1991, n. 303, stabilisce che il contratto a termine che continui ad
essere proseguito dalle parti dopo la scadenza si trasforma
automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo
indeterminato è consuetudine inserire un periodo di prova la cui durata
non viene fissata da alcuna disposizione normativa. Nella prassi la durata
varia da tre a sei mesi.
PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE
DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del codice civile, per tutti
gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla
provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento. La provvigione è pattuita, di solito, in forma percentuale:
viene stabilito contrattualmente il valore proporzionale
all’affare.
DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE:
il diritto a percepire la provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta
all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con
il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente
dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito (leggi: pagamento)
o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse
eseguito la prestazione a suo carico. Pertanto, il diritto alla
provvigione sorge solo dopo che il cliente ha
pagato.
LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella
tabella di cui sotto vengono individuati i casi in cui spetta o meno la
provvigione all’agente.
SITUAZIONI
POSSIBILI |
DIRITTO
PROVVIGIONE |
- Ordine non accettato dal
preponente
|
NO |
-
Ordine accettato non andato a buon fine:
|
|
1. indipendentemente dalla
volontà delle parti;
|
NO |
2.
per causa imputabile al preponente;
|
SI |
3. per causa imputabile al
cliente;
|
NO |
4.
per accordo fra preponente e cliente (1);
|
Rid.dal 25% al 50%
|
5. per causa imputabile
all’agente.
|
NO |
-
Ordine proposto prima della conclusione del contratto ma concluso
successivamente:
|
|
1. se va a buon
fine
|
SI |
2.
se non va a buon fine
|
come
ai punti 1,2,3,4,5
|
- Vendite effettuate
direttamente dal preponente (affari indiretti)
|
SI
(2) |
(1) In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta
all’agente una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice
secondo equità. Gli accordi AEC (Accordi Economici Collettivi)
stabiliscono una provvigione ridotta dal 25% al 50%. (2) Se l’ordine
proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili al
preponente spetta la provvigione solamente sulla parte
evasa.
PRINCIPIO DI COMPETENZA: in base al
principio contabile n. 11, del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri i ricavi per prestazioni di servizi, e
quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i
servizi sono resi e fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili
devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che
avviene solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o
alla spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono
essere correlati con i ricavi d’esercizio.
IMPRESA
PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: in base all’art. 75, co. 1,
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i ricavi e i proventi, i costi e le spese, se
non diversamente stabilito, devono essere considerati secondo il principio
di competenza se la loro esistenza è certa e se sono determinabili nel
loro ammontare. Il momento di imputazione dei ricavi e dei costi: - per
le cessioni di beni mobili è la data di consegna o spedizione salvo che
sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto
traslativo; - per le prestazioni di servizi è la data in cui le
prestazioni stesse sono ultimate. In riferimento al principio di
correlazione tra ricavi e costi l’orientamento ministeriale è quello di
consentire la deducibilità dei costi, anche se da sostenersi in successivi
periodi d’imposta, negli esercizi in cui si producono i ricavi (R.M.
02.06.1998, n. 52/E). Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da
cessioni di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la
relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile
nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente,
indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto finanziario
dell’operazione (R.M. 08.09.1979, n. 9/563, R.M. 02.06.1998, n.
52/E).
AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI:
come specificato sopra il nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce
che, salvo diversa pattuizione, il diritto alla provvigione da parte
dell’agente spetta dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente.
Nella pratica si possono verificare i seguenti casi: -Regola Generale:
prevede che per l’agente le provvigioni rilevano dal momento della
consegna dei beni al cliente; -Diversa Pattuizione Contrattuale: nel
caso in cui il contratto preveda un termine diverso di regolazione,
solitamente corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è
a quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il
principio di competenza. Anche se le parti fissano un termine
successivo a quello della consegna dei beni, la provvigione spetta
all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente
avesse eseguito la prestazione a suo carico. N.B.: in base al nuovo
art. 1748 del codice civile per stabilire il periodo di competenza delle
provvigioni degli agenti occorre conoscere esattamente le diverse
pattuizioni contrattuali. Nella realtà, se il contratto prevede come
termine di maturazione della provvigione il pagamento da parte del cliente
verso la ditta mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo
al verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere un
disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta mandante
e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente, situazione questa
ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib. Centrale 02.02.1995, n. 395 e
dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994, n. 436 (diversamente la R.M.
26.05.1980, n. 9/934 che dispone che l’agente deve imputare la provvigione
al momento della consegna dei beni senza tenere conto delle diverse
pattuizioni contrattuali). N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del
codice civile è opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere
l’effettivo verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni.
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agenti
fonte quivenditori
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